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ROGITO

ROGITO: E’ l'atto, redatto obbligatoriamente da un Notaio in forma scritta (art.1350 CC), per mezzo del quale si trasferisce la proprietà di un immobile dal venditore al compratore. Nel rogito vengono confermati tra le parti gli accordi già definiti nel compromesso della compravendita. La scelta del Notaio è un diritto riconosciuto alla parte acquirente. Normalmente al momento della stipula del contratto notarile l’acquirente salda il prezzo pattuito per l’acquisto. Quando si stipula il rogito occorre che vengano rispettati tutti gli obblighi stabiliti.

Per perfezionare il rogito sarà necessario che la parte venditrice presenti la seguente documentazione:

  • documento di identità ;
  • atto di provenienza dell’immobile che si vende con le  concessioni edilizie e ogni variante autorizzata ;
  • eventuali condoni edilizi o le concessioni in  sanatoria con le ricevute dei versamenti ;
  • schede catastali e planimetrie ;
  • qualora esistesse, il regolamento condominiale ;
  • dichiarazione della conformità dell’immobile alle norme sulla sicurezza degli impianti elettrici (legge 46/90) (*) ;
  • Attestazione della classe energetica (*).

 

(*) Devono essere rilasciati da tecnici professionisti abilitati al rilascio di queste dichiarazioni.

Entro 48 ore dalla consegna dell’immobile il venditore deve presentare il modulo di cessione di fabbricato presso la questura o il commissariato di competenza.

Comunicare all’amministrazione del condominio il cambio di proprietà.

Volturare tutte le utenze.

Effettuare il cambio di residenza.

Per la compravendita degli immobili si applicano le seguenti imposte:

  • imposta di registro o l’IVA ;
  • imposta ipotecaria ;
  • imposta catastale .


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