Il “bonus prima casa” consente un notevole risparmio d’imposta in particolare se la casa viene acquistata da soggetto IVA (impresa, costruttore) l’IVA ammonta al 4%, mentre se la casa viene acquistata da un privato l’imposta di registro ammonta a 200 euro.
Per ottenere le agevolazioni è necessario avere determinati requisiti, tra questi il contribuente non dev’essere proprietario di altri immobili in tutta Italia e all’interno del medesimo Comune dove è situato il nuovo bene acquistati con il “bonus prima casa", inoltre deve trasferire la propria residenza nel Comune dove si trova l’immobile “beneficiato” non oltre i 18 mesi.
Entrando nel merito dell’ultimo requisito la Cassazione cambia l’interpretazione dell’agevolazione fiscale e l’ipotesi “giusta causa” non vale più. Nonostante in varie occasioni la giurisprudenza abbia riconosciuto la “forza maggiore” come una causa valida a giustificare il mancato trasferimento, con la sentenza del 10 febbraio 2016 n.2616 della Cassazione si cambia linea rispetto al passato.
Il contribuente perderà il “bonus prima casa” se entro 18 mesi dal rogito non sposterà la propria residenza nel Comune dove è situato l’immobile, a prescindere dalle ragioni che hanno impedito il rispetto del termine.
Dunque, non essendo più una ragione sufficiente la causa di “forza maggiore”, qualora non venisse rispettata la scadenza, oltre alla perdita delle agevolazioni, si genera il recupero dell’imposta ordinaria e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.
16/02/2015