Se l’acquisto prima casa rispetta determinati requisiti è possibile usufruire di uno sconto fiscale. In particolare, l’agevolazione riguarda due tipi di contratti, quello imponibile Iva, con abbattimento dell’aliquota dal 10% al 4% sul prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, e quello soggetto ad imposta proporzionale di registro, con abbattimento dell’aliquota dal 9% al 2%, oppure all’1,5%, se l’acquisto viene effettuato in leasing. Al contempo, il venditore deve essere un soggetto privato che non agisce nell’esercizio di impresa o un soggetto Iva che, tuttavia, non effettui una vendita imponibile Iva.
L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è ottenibile sia per l’acquisto della piena e nuda proprietà, anche di diritti reali (come quello di usufrutto o di abitazione) sia per l’acquisto di quote di comproprietà di un immobile. L’abitazione, inoltre, deve essere classificata nelle categorie catastali del gruppo A, ad esclusione di quelle di maggior pregio (A/1, A/8, A/9), deve essere ubicata nel comune in cui il richiedente ha o stabilirà la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, oppure nel comune in cui egli svolge la sua attività di studio o di lavoro.
L'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un'altra abitazione, in proprietà o in usufrutto, nel comune in cui è stata comprata la prima casa, e non possedere, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale un'altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa in vigore dal 1982 in poi. Questo, a meno che l'acquirente che intenda comprare un'altra casa con lo sconto fiscale venda quella vecchia entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Viceversa, chi possiede un immobile acquistato senza l'agevolazione per la prima casa, può comprarne un altro con lo sconto purché prima venda quello vecchio.
04/08/2016