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PROVVIGIONE

L’art. 1754 del cc recita: “ Il mediatore è la persona  che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”

La legge riconosce esplicitamente l’attività della mediazione e la definisce nei termini sopra ricordati. La provvigione si definisce come il compenso cui ha diritto chi ha svolto il ruolo di mediatore tra due soggetti che hanno concluso un affare o un accordo di natura commerciale.

Nel caso di una compravendita immobiliare come nel caso di una concessione di un mutuo per l’opera di consulenza e di mediazione svolta da un terzo nei confronti delle controparti, la medesima opera ha diritto di essere compensata dalla/e controparte/i tramite il riconoscimento di una provvigione o di una commissione calcolata normalmente in una percentuale da applicarsi sul valore economico del contratto stipulato tra le controparti.



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