E’ il titolo che conferisce un diritto reale riconosciuto al creditore da parte del debitore, di soddisfare le ragioni del suo credito in caso di insolvenza da parte del debitore attraverso il ricavo dalla vendita del bene offerto in garanzia. Essendo l’ipoteca un diritto accessorio, essa si estingue all’estinzione del debito, v. legge 40/2007 (legge Bersani), e la banca deve dare quietanza attestante l’estinzione del debito e trasmettere alla Conservatoria immobiliare la relativa documentazione entro trenta giorni dall’avvenuta estinzione del debito senza onere alcuno per il debitore. Per i mutui estinti fino al 3 Aprile 2007, qualora l’ipoteca non fosse ancora stata cancellata, i trenta giorni avranno decorrenza dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore.
L’ipoteca viene accesa sul bene oggetto del finanziamento attraverso atto pubblico tramite il notaio, tale atto costituisce il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. Il notaio provvede quindi a iscrivere l’ipoteca presso la conservatoria dei Registri Immobiliari. L’iscrizione dell’ipoteca non priva il proprietario dell’immobile del suo diritto di proprietà ne del godimento del bene ipotecato, ma nello stesso tempo esso non dispone interamente del bene se prima non estingue il debito contratto. Anche in caso di passaggio di proprietà il creditore, in virtù dell’ipoteca iscritta a suo favore, conserva i diritti di prelazione sul bene ipoteca fino all’estinzione del credito vantato.
Gli Istituiti di credito iscrivono ipoteca in primo grado e per un importo normalmente superiore a quello erogato (è compreso tra il 150% e il 200%), tale da garantire oltre all’importo erogato anche tutti gli interessi del finanziamento, gli interessi di mora, le spese giudiziali, i premi assicurativi, gli oneri professionali.
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